Statuto versione modificata il 5 febbraio 2011 Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita un'associazione denominata “Associazione Genitori Adottivi per esempio…” (in sigla A.G.A.p.e…), Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 e della l.r. 16/2005. Art. 2 - SEDE L’Associazione A.G.A.p.e… ha sede legale c/o il Centro per le Famiglie "Il Cortile”, Via Monte Pasubio, 34 in Aosta ed opera su tutto il territorio della Valle d’Aosta. Tale sede potrà essere trasferita con delibera dell’Assemblea dei soci senza modifica del presente atto.A Art. 3 - CARATTERISTICHE L’Associazione A.G.A.p.e…, più avanti denominata per brevità Associazione, è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità, nonché dell’educazione e formazione. L’Associazione può aderire o convenzionarsi con altre associazioni, fondazioni e/o enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche. L’ Associazione ha durata illimitata. Art. 4 - FINALITÀ E SCOPI L'Associazione nasce dall'esigenza di alcuni genitori, che hanno intrapreso il percorso dell\'adozione internazionale e nazionale, di formarsi, informarsi, confrontarsi e conoscere le tematiche e le modalità del percorso adottivo e del postadozione, per poterne affrontare consapevolmente le eventuali problematiche. Per questo motivo l\'Associazione persegue le seguenti finalità:
Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote e contributi degli associati; contributi dello Stato, della Regione, di enti locali e di altri enti pubblici e/o privati (o istituzioni pubbliche); contributi dell' Unione europea e di organismi internazionali; eredità, donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali in genere; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi derivanti da qualsiasi altra attività anche di natura commerciale e/o produttiva svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo principale dell\'Associazione.\r\nIl patrimonio dell’Associazione è costituito da: i beni mobili di cui l’Associazione avrà necessità. Art. 6 - SOCI Possono fare parte dell’Associazione in numero illimitato le persone fisiche maggiorenni che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente ed ha efficacia immediata. Nell'ambito dell\'Associazione distinguiamo:
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di controllare l’andamento dell’Associazione, di partecipare alle assemblee e di recedere dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni. Tutte le prestazioni fornite da qualunque socio sono a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi spese effettivamente sostenuti e documentati che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo. I soci attivi devono versare annualmente la quota associativa, periodicamente stabilita dal Consiglio direttivo, valida per l’anno legale in cui si versa; partecipano attivamente alla vita dell’Associazione; tutti i soci di cui al precedente art. 6 hanno diritto di voto in assemblea, di eleggere le cariche sociali e di essere eletti Art. 8 - PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO La qualità di socio si perde:
Art. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione:
Art. 10 – ASSEMBLEA Tutti i soci hanno diritto di intervenire in Assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. L'assemblea si ritiene validamente convocata mediante affissione in bacheca presso la sede dell\'Associazione, oltre a personale comunicazione via e-mail e sul sito Internet quando attivato, almeno dieci giorni prima della riunione e dovrà contenere la data, l’ora di convocazione, l’ordine del giorno ed il luogo dell’Assemblea. Per la validità della convocazione in prima seduta, deve essere presente o farsi rappresentare per delega, almeno la metà più uno dei soci; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l\'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per deliberazioni che hanno per oggetto modifiche dello statuto, è necessaria la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta; non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. Le decisioni sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri. I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere. Nel caso di recesso da parte di un membro del Consiglio direttivo prima della scadenza, il Consiglio stesso può cooptare un membro supplente, che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere più della metà dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire almeno 8 giorni prima. Per la validità delle convocazioni del Consiglio direttivo, deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Al Consiglio direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la gestione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Al Consiglio direttivo compete accogliere e respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare la perdita di qualità del socio. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto e li sottopone all\'approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio direttivo può inoltre elaborare un regolamento interno per disciplinare e organizzare al meglio l’attività dell’Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Art. 12 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in caso di giudizio, ed esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo, presiede e convoca l\'Assemblea ed il Consiglio direttivo, sottoscrivendo i relativi verbali. Il Presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell\'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di sua assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo. Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L’Assemblea, qualora lo ritenga necessario, nomina il Collegio dei revisori dei conti che dovrà essere composto da tre membri, nominati dall’Assemblea, eventualmente anche tra i non soci. Il Collegio rimane in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori:
L’Assemblea, qualora lo ritenga necessario, nomina il Collegio dei probiviri che dovrà essere composto da tre persone. Il collegio rimane in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il lodo arbitrale del Collegio dei probiviri è inappellabile Art. 15 - BILANCIO L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio direttivo presenta all’Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto dell’anno passato. Eventuali utili o avanzi di amministrazione devono essere impiegati unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 16 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI L'associazione ha durata illimitata e si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertato e dichiarato dall'Assemblea straordinaria dei soci. Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro, che svolge la propria attività in settore uguale o analogo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art. 17 – Disposizioni finali Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nel regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in particolare al codice civile, alla Legge 383/2000 e alla L.r. 16/2005 e successive modifiche. |